“UNIONE ITALIANA LIBERE PROFESSIONI”
(già Associazione “LIBERE PROFESSIONI “, costituita in data 19/01/1994, in Milano, Via Sebastiano del Piombo n. 22).
S T A T U T O
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita un’associazione denominata “UNIONE ITALIANA LIBERE PROFESSIONI”, (di seguito denominata “Associazione”) con sede in Milano, Via Lodovico Settala n. 11, il cui logo distintivo risulta esposto alla pagina 1.
Essa può istituire sedi in tutta Italia, regolate da Statuto analogo e coerente con il presente atto e previa delibera del Consiglio Direttivo.
Con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire delegazioni ed uffici distaccati anche all'estero.
L’Associazione ha natura privata non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
All’Associazione possono aderire persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni sia svolgenti prestazioni di opera intellettuale che portatrici di interessi comuni per il bene della Collettività (tutti di seguito denominati “Associati”).
Art. 2 – FINALITA’ E SCOPI
L’Associazione è a carattere volontario; non ha scopo di lucro; opera per fini culturali e solidaristici; riconosce e tutela, in ogni sede, i diritti inviolabili degli Associati, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
L’Associazione ha lo scopo di individuare, rappresentare, tutelare, valorizzare, presso tutte le sedi di interesse ed in qualsiasi circostanza, le istanze e gli interessi comuni dei propri Associati.
In particolare, l’Associazione si propone:
a) di rappresentare, valorizzare, tutelare, le professioni intellettuali nei rapporti con le Istituzioni di ogni ordine e grado, italiane ed estere, con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, aventi sede in Italia ed all’Estero.
b) di promuovere e favorire forme di collaborazione tra Professionisti e tra categorie di Professionisti anche per favorire la diffusione di modelli di collaborazione interdisciplinare.
c) di promuovere qualsiasi iniziativa diretta a migliorare la qualità delle prestazioni professionali, comprese la formazione e l’aggiornamento tecnico- professionale, compresa la ricerca e la diffusione di innovative forme di svolgimento delle prestazioni professionali, anche attraverso convenzioni con Enti Formatori, con Ordini professionali, con Fondazioni, con Enti di Ricerca, con altri Enti ed Imprese, di interesse nazionale ed internazionale.
d) di organizzare congressi, convegni, conferenze, seminari, incontri di studio, ricerche, Masters, sondaggi ed ogni attività di formazione specialistica - anche per la formazione professionale continua (FPC) con eventuali richieste di accreditamento presso gli Ordini professionali - anche con l’uso delle tecnologie più evolute per la formazione a distanza. Inoltre, l’Associazione promuoverà e svilupperà, nel rispetto delle normative vigenti, anche attraverso il canale internet, iniziative editoriali sia online che mediante qualsiasi supporto informatico e cartaceo.
e) di agevolare la concreta partecipazione alla vita dell’Associazione, da parte di tutti gli Associati utilizzando semplificate procedure di comunicazione e di confronto, ad esempio mediante social network, gruppi WhatsApp, e-mail, contatti telefonici e comunicazione remota, e in generale, utilizzando semplificati e rapidi strumenti di contatto e di condivisione, allo scopo di dare efficienza e rapidità ai processi di raggiungimento degli obiettivi sociali.
f) di operare in coordinamento con associazioni, fondazioni, enti, società, che abbiano scopi analoghi, anche tramite rapporti di affiliazione, anche temporanei su singoli progetti, per il raggiungimento di comuni obiettivi.
g) di promuovere e tutelare l’immagine e le condizioni di lavoro dei prestatori d’opera intellettuale, anche attraverso la lotta all’inefficienza causata da adempimenti burocratici inutili ed inefficaci.
h) di promuovere le funzioni di rappresentanza sindacale delle professioni intellettuali;
i) di stipulare convenzioni con Enti terzi per benefici, anche economici e finanziari, da riconoscersi direttamente ai singoli Associati.
j) di perseguire i propri scopi sociali anche attraverso partecipazioni in enti e/o imprese con designazione dei propri rappresentanti.
L’Associazione può svolgere qualsiasi attività che, direttamente o indirettamente, sia prodromica all’attuazione dei propri scopi istituzionali, comprese le attività rappresentate da incassi di corrispettivi specifici provenienti da Associati e da partecipanti alle iniziative sociali nonché dal pagamento di corrispettivi collegati alla realizzazione di iniziative sociali.
Le attività svolte dall’Associazione non si qualificano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi. Conseguentemente, l’Associazione dichiara di conformarsi al rispetto delle seguenti pattuizioni:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota sociale o del contributo associativo in caso di versamenti volontari o donazioni; non rivalutabilità della quota sociale o del contributo associativo.
L’ Associazione, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Statuto, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.
Art. 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 – ASSOCIATI – PARITA’ DI DIRITTI – DOMANDA DI AMMISSIONE
Il numero degli Associati è illimitato. L’adesione all’Associazione è a titolo gratuito. Gli Associati si distinguono in:
a - Associati Fondatori; b - Associati Ordinari; c – Associati Onorari;
d – Associati Sostenitori.
Gli Associati, di qualsiasi categoria, hanno pari diritti all’interno dell’Associazione. Qualsiasi carica sociale assunta all’interno dell’Associazione è a titolo gratuito.
Il rapporto associativo si fonda su principi di correttezza e lealtà; di efficienza, trasparenza, immediatezza e semplificazione dei processi partecipativi e decisionali; sul rispetto assoluto dei diritti inviolabili di ciascun Associato, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
L’ammissione all’Associazione è condizionata al possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla Legge.
L’ammissione all’Associazione è insindacabilmente deliberata ed in modo inappellabile dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – FONDO COMUNE
Gli Associati non sono tenuti a versare alcun contributo associativo.
Eventuali contributi potranno essere erogati liberamente e secondo ampia discrezionalità dei singoli associati.
Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E COMPETENZE
Sono organi dell’Associazione: a – L’Assemblea degli Associati. b – Il Consiglio Direttivo
c – Il Presidente del Consiglio Direttivo d – Il Vice Presidente
e- Il Segretario generale
La durata delle cariche sociali è di 5 (cinque) anni, gli organi dell’Associazione sono rieleggibili.
Le specifiche competenze degli organi dell’Associazione sono disciplinate in separati Regolamenti Interni, a cui si rinvia.
Art. 7 – L’ ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
È di competenza dell’assemblea ORDINARIA deliberare sui seguenti argomenti:
- Nomina del Consiglio Direttivo;
- Approvazione di indirizzi e direttive generali su proposta del Consiglio Direttivo;
- Approvazione di eventuale rendiconto finanziario.
- Vari ed eventuali.
È di competenza dell’assemblea STRAORDINARIA deliberare sui seguenti argomenti:
- Modifiche dello Statuto sociale;
- Scioglimento dell’Associazione;
- Devoluzione del Fondo comune.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare agli Associati via posta elettronica e/o WhatsApp almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Le riunioni assembleari possono tenersi anche in audio/video conferenza, purché il Presidente possa accertare l’identità dei partecipanti.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’adunanza.
In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e la delibera è validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
L’Assemblea Straordinaria si distingue da quella Ordinaria soltanto per i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni sociali, esclusa ogni diversa formalità.
In prima convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’adunanza.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e la delibera è validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è diretta e gestita dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 3 (tre) componenti e massimo 20 (venti) membri eletti tra gli Associati.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 5 (cinque) anni, sono rieleggibili ed hanno pari voto.
In caso di dimissioni il Consiglio Direttivo concluderà il mandato di 5 anni e potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti all’ultima elezione, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo vigente.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti in carica.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alla riunione. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
È competenza del Consiglio Direttivo:
a- Definire le linee guida ed i programmi dell’attività dell’Associazione; b- Esaminare gli atti ed i contratti inerenti all’attività dell’Associazione;
c- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione. d- Predisporre eventuali Regolamenti Interni;
e- Deliberare insindacabilmente ed in modo inappellabile sull’ammissione o sulla eventuale esclusione di Associati;
f- Predisporre il progetto di rendiconto finanziario, inerente all’esercizio finanziario intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati.
Art. 9 – IL PRESIDENTE
Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano il coordinamento e la rappresentanza dell’Associazione.
È di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo il potere di convocare l’assemblea degli Associati.
In caso di assenza o impedimento, le mansioni del Presidente vengono esercitate dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.
Art. 10 – POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete il pieno ed esclusivo potere di rappresentanza dell’Associazione, presso ogni sede, sia in Italia che all’Estero.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 41 del Codice Civile, il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta in giudizio l’Associazione salvo specifico mandato accettato dal Vice Presidente o, in subordine, accettato da altro componente del Consiglio Direttivo a seguito di incarico del Presidente.
Art. 11 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE – DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Fondo comune sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria degli Associati che delibera con le maggioranze previste all’art. 21, comma 3, del Codice Civile.
Art. 12 – MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto potrà essere modificato, in tutto o in parte, mediante deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria, adottate con le maggioranze previste all’art. 7 del presente atto.
Art. 13 – REGOLAMENTI INTERNI
Per la disciplina del funzionamento interno e dei rapporti fra l’Associazione e gli Associati si rinvia a specifici Regolamenti Interni fondati sul principio di efficienza, e quindi di semplificazione, enunciato nel presente Statuto.
Art. 14 – FORO COMPETENTE
Ogni controversia relativa al presente atto sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.
Art. 15 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente regolamentato si applicano in primis i Regolamenti Interni dell’Associazione dopodiché le disposizioni contenute nel Codice Civile.