Sabato, 12 Aprile 2025 01:43

Gestione e destinazione dei beni confiscati – Verso un nuovo paradigma L’art. 7 del D.L. 48/2025 e le nuove sfide per professionisti e istituzioni In evidenza

 

DECRETO_LEGGE_11_aprile_2025_n._48_1.jpg

 

 

Gestione e destinazione dei beni confiscati – Verso un nuovo paradigma

L’art. 7 del D.L. 48/2025 e le nuove sfide per professionisti e istituzioni

di Antonio Uva

Con l’adozione del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, entrato in vigore oggi 12 aprile, il legislatore ha compiuto un nuovo e rilevante passo nel perfezionamento del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, l’articolo 7 introduce numerose modifiche al Codice antimafia (D.lgs. 159/2011), puntando a rendere più trasparente, efficace e sostenibile la gestione dei beni sequestrati e confiscati, sia sul piano amministrativo che giudiziario.

L’intervento normativo arriva a valle di anni di prassi operative disomogenee, criticità evidenziate da ANBSC, Magistratura e Corte dei conti, e una crescente domanda – anche da parte dei liberi professionisti coinvolti – di chiarezza, standardizzazione e tempestività nelle procedure.

Un sistema da riformare: contesto e ratio della norma

Il legislatore muove da una constatazione ormai diffusa: la confisca di prevenzione, da sola, non basta. Serve accompagnarla con un assetto normativo in grado di valorizzare i beni, impedire derive burocratiche e disinnescare le interferenze criminali residue nella fase gestionale.

L’art. 7 risponde in parte a questi obiettivi con una serie di misure che agiscono in profondità, dalla relazione tecnica degli immobili alla demolizione degli abusi, dall'esclusione di soggetti legati alla criminalità fino alla cancellazione di imprese “vuote” e alla futura regolamentazione dei compensi dei coadiutori.

Maggiore tempo per impugnare: verso un equilibrio tra prevenzione e difesa

Tra le prime modifiche, si segnala l’ampliamento da 10 a 30 giorni del termine per impugnare i provvedimenti sulle misure personali. Una correzione formale ma sostanziale, che rafforza le garanzie difensive e risponde a un’esigenza già sollevata dalla Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) e dalla Cassazione penale (Sez. Un., sent. n. 4880/2015), che hanno sollecitato un approccio più calibrato tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti.

Urbanistica e legalità edilizia: la svolta nella gestione immobiliare

La vera novità, però, riguarda il nuovo obbligo di verifica tecnico-urbanistica degli immobili confiscati (art. 36, co. 2-bis): l’amministratore giudiziario dovrà accertare l’esistenza di abusi edilizi e valutare l’utilizzabilità dei cespiti secondo i piani urbanistici vigenti. I Comuni dovranno rispondere entro 45 giorni.

Nel caso di abusi non sanabili, si prevede la demolizione del bene (art. 40, co. 1-bis) e l’area viene assegnata al patrimonio indisponibile comunale, senza acquisizione all’Erario. Si applicano le norme del D.P.R. 380/2001. Una misura che evita l’assegnazione di beni inutilizzabili, criticata anche dalla Corte dei conti – Sez. Siciliana (delib. n. 7/2022) e chiaramente auspicata dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 7149/2020).

Imprese confiscate: trasparenza e responsabilità economica

Le modifiche agli artt. 41, 44 e 45-bis introducono novità di rilievo per le imprese sequestrate:

  • Obbligo di verifica annuale della sostenibilità aziendale (art. 41, co. 1-novies).
  • Cancellazione automatica delle imprese senza patrimonio o prospettive (art. 41, co. 5-bis e art. 44, co. 2-ter), con notifica al registro imprese.
  • Inammissibilità all’impiego per familiari e soggetti condannati per 416-bis c.p. (art. 45-bis, co. 1-bis): i relativi contratti si risolvono ipso iure, in un’ottica di “bonifica organizzativa” già valorizzata dalla Cassazione penale (Sez. VI, n. 39482/2016).

Pubblicità legale e tracciabilità: registro imprese, modifiche gratuite

L’art. 51-bis viene integrato per imporre la gratuita registrazione di tutte le modifiche riguardanti le imprese sequestrate o confiscate, comprese le assegnazioni finali. Una norma che favorisce la trasparenza nei confronti dei terzi e riduce margini di discrezionalità.

Contestualmente, l’art. 54 viene chiarito per assicurare che i beni siano conteggiati nel patrimonio aziendale, contribuendo a evitare disallineamenti contabili e interpretativi (v. Fresa, Giur. It., 2021).

Verso un regolamento per i compensi dei coadiutori

Il nuovo art. 38, co. 3-bis prevede un regolamento interministeriale per determinare i criteri di liquidazione dei compensi dei coadiutori ANBSC. La Cassazione civile (Sez. II, ord. 29034/2022) ha ribadito la necessità di compensi proporzionati al ruolo sociale dell’amministratore. Si auspica che la riforma vada nella direzione di una remunerazione equa, ma parametrata, tenendo conto della durata degli incarichi, dell’ attività svolta, della responsabilità e dei rischi professionali come chiesto dai professionisti del settore.

Un'occasione per ricostruire fiducia e legalità economica - speriamo

L’art. 7 del D.L. 48/2025 non si limita a introdurre tecnicismi: è parte di una visione sistemica che considera la confisca patrimoniale non solo come punizione, ma come strumento di rigenerazione civile ed economica. Ma senza attuazione concreta e coordinata, anche le migliori norme rischiano di restare lettera morta.

In questa prospettiva, il contributo dei liberi professionisti, degli amministratori giudiziari, dei coadiutori, delle istituzioni locali e della Magistratura sarà decisivo per tradurre gli obiettivi di legge in prassi funzionali, legittime e tempestive.

Come ricordato dalla Cassazione, Sez. I, sent. n. 18328/2018, «la confisca è efficace solo se inserita in un circuito capace di gestire, rigenerare e restituire i beni alla collettività».

Scarica il testo del D.L. 48/2025 qui:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/04/11/85/sg/pdf

×

logoelcom

Il sito è stato realizzato dalla Elcomsoftware. 

VAI AL SITO ACQUISTA


TOP